SONO
APERTE LE ISCRIZIONI All'ONERPO

Divenire progettualmente, mediaticamente e numericamente forti
è obiettivo primario ed essenziale, dal quale deriveranno
fattori importanti come l’indipendenza economica e la
potestà di compiere scelte elettorali, decisioni sui
diritti paritari..
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L’iscrizione all’Onerpo è indipendente dal
fatto di essere o no militante in qualsivoglia partito.
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all'ONERPO
STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo
1
Sede – denominazione – durata
È
costituita L’associazione che assume la denominazione
di ONERPO (Organizzazione Nazionale ed Europea per il Rispetto
delle Pari Opportunità)
Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale
e/o internazionale possono essere istituite per volontà
del Consiglio Direttivo.
La durata dell’associazione è illimitata.
Articolo
2
Oggetto sociale e obiettivi programmatici
L’associazione
non persegue fini di lucro.
L’Associazione si propone di favorire l’attuazione
dell’autonomia culturale professionale e politica delle
donne; di promuovere le Pari Opportunità dei cittadini
italiani, sia che risiedano in Italia che all’estero,
degli stranieri immigrati, dei diritti delle donne in campo
sociale.
Scopo dell’Associazione è combattere ogni forma
di discriminazione nella tutela dei diritti civili e paritari,
proponendosi come parte attiva della società nel rapporto
con le istituzioni; favorendo sia in campo sociale che politico
e istituzionale la piena integrazione delle donne.
Per il conseguimento degli scopi statutari l’Associazione
può avvalersi dei supporti di professionisti, di enti
ed organismi specializzati, società, istituti di ricerca,
enti culturali, anche mediante appositi accordi e convenzioni.
L’associazione potrà inoltre realizzare direttamente
o in partecipazione con altri soggetti ogni attività
necessaria e/o opportuna per il raggiungimento dei fini statutari,
fra cui in particolare:
a) Promuovere la formazione delle donne relativamente alle attività
politiche al fine di coadiuvare sostenere ed accrescere la partecipazione
femminile alla vita pubblica.
b) Aprire uno o più spazi, dedicati all’ascolto,
sostegno, consulenza psicologica e legale su temi specifici
della condizione femminile e degli stranieri immigrati, della
repressione della violenza e degli abusi; della valorizzazione
dello spirito di iniziativa, creatività ed identità.
c) Aprire uno sportello di consulenza per le associazioni di
donne e stranieri immigrati.
d) Promuovere azioni finalizzate alla tutela della salute delle
donne, alla loro crescita personale e professionale, alle azioni
di cura della famiglia, allo sviluppo della imprenditoria femminile
e dei temi della conciliazione tra la cura della famiglia ed
il lavoro.
e) Sollecitare, partecipandovi, la costituzione di Osservatori
per il rispetto del diritto alle Pari opportunità, sulla
violazione dei diritti civili ed in particolare sulla condizione
femminile, su quella dei minori, degli stranieri immigrati;
sui reati di violenza sessuale, e di tratta in schiavitù.
f) Creare coordinamenti con enti e ministeri, con assessorati
regionali, provinciali e comunali alle attività produttive,
alla sanità, alle pari opportunità, alla formazione
e lavoro, alla cultura, per la realizzazione di ogni attività
finalizzata agli scopi associativi.
g) Promuovere attività di formazione ed informazione
sui diritti delle donne e degli stranieri immigrati, anche mediante
studi, pubblicazioni, ricerche, convegni, seminari, attività
informativa a carattere comunitario, nazionale, regionale. promozione
di lobby, stipula di accordi e convenzioni con enti ed istituzioni.
h) Creare coordinamenti con enti ed istituti nazionali ed internazionali
che abbiano come fine, anche indiretto, la promozione delle
pari opportunità e dei diritti civili.
i) Promuovere percorsi di studio e conoscenza bioetica per sviluppare
la cultura dei diritti umani e della solidarietà.
j) Progettare, istituire, ed organizzare corsi di insegnamento
e di formazione nelle aree connesse direttamente ed indirettamente
all’integrazione; interpretariato e traduzioni;
k) Tutelare la promozione e valorizzazione della cultura e dell’arte.
l) Farsi promotore presso le Istituzioni nazionali e locali
come mediatore sociale per l’integrazione e l’inserimento
della diverse realtà lavorativa, e per le azioni di supporto
professionale in qualità di arbitrato, per la conciliazione
delle controversie tra soggetti contrapposti nei rapporti di
lavoro e negli accordi di separazione tra coniugi.
m) Promuovere la divulgazione massmediatica, con la realizzazione
di complesse forme di comunicazione quali spot pubblicitari,
filmati, manifestazioni teatrali, spettacoli, eventi nazionali
ed europei, di contenuti culturali, politici, artistici; al
fine di aumentare la conoscenza di tematiche relative ai diritti
delle persone, anche attraverso la produzione la divulgazione
di sussidi didattici, istruttivi ed educativi, quali, fra gli
altri: giornali, libri, audiovisivi, prodotti interattivi, siti
internet con servizi annessi e distribuzione organizzata per
la divulgazione capillare di idee, programmi educativi e oggetti
culturali. Promuovere inoltre la conoscenza dei diritti umani,
l’approfondimento di leggi e di norme della Costituzione
italiana ed europea, avvalendosi di fondi strutturali e/o ogni
altra forma di finanziamento istituzionale italiano o estero
adatto al raggiungimento dello scopo divulgativo, tra cui la
ideazione e realizzazione di messaggi pubblicitari, in forma
auto-finanziata o attraverso sussidi e/o interventi di enti
e istituzioni per la Pubblicità Progresso.
Le sopra indicate attività sono elencate in via meramente
esemplificativa, rientrando nell’attività associativa
ogni azione finalizzata al raggiungimento degli scopi statutari.
Articolo
3
Attività istituzionali
Lo
scopo dell’Associazione è quello di promuovere
e sostenere l’affermazione culturale, politica, professionale
delle donne e a tal fine può organizzare il coordinamento
di reti di donne e uomini che svolgono attività diverse
in ambito professionale culturale e politico indirizzato allo
scambio di esperienze e alla valorizzazione delle singole competenze;
ed al fine di una diretta partecipazione alla vita sociale e
politica, l’Associazione può predisporre e presentare
proprie liste e propri candidati nelle competizioni elettorali
in ogni elezione nazionale, europea, o territoriale relativa
a regioni, province, e comuni; stringere accordi con altre associazioni
italiane e straniere che perseguano i medesimi obiettivi a livello
locale, nazionale, europeo e sovranazionale per iniziative comuni;
costituire proprie sezioni e rappresentanze anche all’estero.
Sottoscrivere, nell’ambito della propria attività
sociale e politica, accordi federativi con altri partiti o movimenti
politici, e svolgere azioni di propaganda e diffusione in tutte
le forme consentite secondo gli obiettivi statutari, presentare
progetti di legge anche di iniziativa popolare agli organi parlamentari
e assembleari nazionali, europei e sovranazionali, nonché
degli enti locali.
Per
la realizzazione dei propri fini istituzionali l’Associazione
potrà raccogliere ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
143, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 e successive modifiche,
e nel rispetto di tutte le formalità richieste, fondi
a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente,
anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi
ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione.
L’Associazione potrà promuovere la realizzazione
di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti
ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali
o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad
un’unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere
iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per
il raggiungimento degli obiettivi statutari e migliorare l’offerta
di servizi ai soci, associati o partecipanti a diverso titolo
alla vita associativa.
L’Associazione potrà altresì promuovere
ogni attività ritenuta idonea, ed in particolare:
1)
Attività culturali quali convegni, conferenze, dibattiti,
opere di informazione e di divulgazione delle tematiche associative
nonché promozione di attività editoriali in senso
lato, quali bollettini, siti e pubblicazione di ricerche effettuate.
2)
Partecipazione a bandi pubblici e privati di progetti finanziati
.
3)
Attività di formazione, sia a favore dei propri associati
e volontari, sia diretta alla formazione degli operatori e dei
soggetti che operano nei settori di intervento dell’associazione.
4)
Attività di consulenza all’autorità giudiziaria,
agli enti pubblici e privati, ai privati, agli associati sui
temi connessi alle finalità associative.
5)
Attività di consulenza legale, economica, bioetica, psicologica
e di mediazione familiare resa dall’associazione come
propria attività no-profit negli spazi di cui all’art.
2 lettera “a”.
L’associazione
potrà svolgere ogni altra attività di carattere
professionale, tecnico, culturale ed economico, connessa con
quelle sopra elencate o i cui risultati possano essere vantaggiosi
per la realizzazione dei predetti fini.
Per la realizzazione di quanto sopra, l’associazione potrà
collaborare od avvalersi di esperti con la stessa convenzionati
nonché stipulare convenzioni e contratti di collaborazione
con soggetti terzi quali Servizi, Enti, Comuni e Scuole.
Potrà, inoltre, organizzare e gestire corsi di formazione
professionale e tecnica nell’ambito di tutti i settori,
di cui all’articolo 2, anche in collaborazione con enti
o istituti che abbiano finalità similari o analoghe.
L’associazione potrà costituirsi in giudizio, esercitare
i diritti quale ente rappresentativo degli interessi lesi dal
reato ex articolo 91 cpp.
Articolo
3 Bis
Simbolo e Denominazione
Simbolo
e denominazione dell’Associazione sono deliberati dal
Consiglio direttivo fatti salvi gli adempimenti e le responsabilità
previsti dalle norme di legge.
Articolo
4
Soci
Possono
far parte dell’associazione tutti i cittadini italiani
o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello
Stato, che condividano le finalità associative.
L’adesione all’associazione è volontaria
ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo
articolo 5.
- E’ prevista la istituzione di soci onorari che è
rappresentata da tutti coloro che vengono insigniti di tale
qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte
del costante impegno profuso all’interno dell’associazione
o per la notorietà e la positiva immagine che con la
loro presenza possono recate all’associazione.
Articolo
5
Assunzione della qualifica di socio
Per
l’assunzione della qualifica di socio è necessario
presentare domanda al Consiglio Direttivo, indicando: nome e
cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; espressa
volontà di far parte dell’associazione; piena ed
incondizionata accettazione del presente Statuto, del relativo
regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti
approvati dall’assemblea dei soci, nonché delle
deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità
alle disposizioni statutarie.
Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito
di apposita delibera del Consiglio Direttivo.
Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili.
All’atto dell’assunzione della qualifica di socio,
la segreteria dell’associazione provvederà a consegnare
un’apposita tessera di adesione all’interessato.
Non sono previste quote sociali, ma offerte volontarie.
Articolo
5Bis
Adesione dei soggetti collettivi
Possono
aderire all’Associazione soggetti collettivi, quali enti
o associazioni culturali, professionali, di lavoro o d’impegno
sociale. Tale adesione da diritto ai singoli membri di dette
associazioni di partecipare alla vita associativa senza il diritto
di voto, per il quale è richiesta l’iscrizione
individuale.
Gli enti o associazioni aderenti possono avere una rappresentanza
consultiva negli organi Direttivi nelle forme previste da un’intesa
stipulata a parte con l’approvazione del Consiglio Direttivo.
Articolo
6
Diritti e doveri dei soci
Tutti
i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell’associazione
e di partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attività
dalla stessa organizzate.
Tutti
i soci sono tenuti:
a) alla osservanza del presente Statuto, del relativo regolamento
di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di
tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto
delle disposizioni statutarie;
b) a frequentare l’associazione, collaborando con gli
organi sociali per la realizzazione delle finalità associative.
c) E’ fatto divieto ai soci, pena la espulsione, di pronunciarsi
in dichiarazioni pubbliche, anche a mezzo stampa, che possano
arrecare danno agli altri associati, all’Associazione,
o screditare l’immagine di uno dei soci, e/o dei componenti
il Direttivo in relazione ad ogni attività finalizzata
alla promozione delle Pari Opportunità, dei Diritti Civili,
e di quella inerente alla legittima aspirazione e partecipazione
alla vita pubblica politica e istituzionale.
Articolo
7
Perdita della qualifica di socio
I
soci possono essere espulsi o radiati dall’associazione
per i seguenti motivi:
1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto,
del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali
regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli
organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
2) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali
all’associazione;
3) per indegnità.
Le espulsione e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo
a maggioranza. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto
al socio e deve essere motivato.
Il provvedimento di espulsione o radiazione non libera il socio
dall’obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute
all’associazione.
I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro
il provvedimento del Consiglio Direttivo.
La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente
a mezzo apposita comunicazione scritta di dimissione dalla compagine
sociale, inviata dal socio al Consiglio Direttivo. Le dimissioni
sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei
confronti dell’associazione ove si sia reso debitore nei
suoi confronti.
Articolo
8
Organi dell’Associazione
Gli
organi sociali dell’Onerpo sono:
1. Il Presidente
2. Vicepresidente Vicario
3 il Tesoriere
4 Il Segretario
5 l’Assemblea dei soci
6 il Consiglio Direttivo
-
Tutte le cariche elettive hanno durata biennale.
Articolo
9
Assemblea dei soci
L’assemblea
dei soci è costituita da tutti gli associati effettivamente
presenti e si riunisce a seguito di convocazione scritta del
Presidente a tutti i soci.
È presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza
dal presidente Vicario.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione
se sono rappresentati almeno la metà più uno degli
associati aventi diritto.
In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente
costituita, almeno a distanza di ventiquattro ore dalla prima,
qualunque sia il numero degli intervenuti.
Gli associati possono farsi rappresentare da un altro associato
munito di delega scritta. Ogni associato non può che
rappresentare al massimo un altro associato.
Spetta al Presidente dell’assemblea verificare il diritto
di partecipazione all’adunanza, il diritto al voto e la
regolarità delle deleghe.
L’assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta
dei voti degli associati presenti.
L’assemblea degli associati si riunisce in via ordinaria
una volta all’anno, di solito entro il mese di aprile,
per deliberare:
a) sul rendiconto economico e finanziario;
b) sulle relazioni delle Consiglio Direttivo;
c) sul programma di attività;
d) sui regolamenti;
e) su ogni altra questione di propria competenza ai sensi dello
Statuto o che venga sottoposta dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea degli associati si riunisce ogni due anni
per nominare i componenti del Direttivo.
In via straordinaria l’Assemblea degli associati si riunisce
tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno
e qualora ne vanga fatta richiesta scritta al Presidente da
almeno un quinto degli associati.
L’Assemblea straordinaria, espressamente convocata allo
scopo, provvede alla modifica delle Statuto da approvarsi con
il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti votanti
L’assemblea espressamente convocata allo scopo, in via
straordinaria può inoltre deliberare: sullo scioglimento
dell’associazione.
La convocazione dell’assemblea può essere validamente
fatta anche per posta elettronica con invio ad ogni singolo
associato almeno quindici giorni prima della data dell’adunanza.
Articolo
10
Il Consiglio Direttivo
a)
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione
e ne promuove e coordina le attività. Il Direttivo nomina
nel suo ambito la/il Presidente, la/il Vicepresidente vicario,
la/il Tesoriere e la/il Segretario, che insieme costituiscono
l’Ufficio di Presidenza.
Altre cariche dell’Associazione proposte dall’Ufficio
di Presidenza, dovranno essere approvate e votate dal Consiglio
Direttivo (Vicesegretario – Segretario organizzativo –
Responsabile comunicazione – Responsabile Associazioni
locali).
b) Il Direttivo viene convocato ogni volta che la Presidente
lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta un terzo delle
sue componenti con l’indicazione dei punti da porre all’ordine
del giorno.
La convocazione del Direttivo deve avvenire almeno tre giorni
prima della riunione.
c) Per la validità delle riunioni è necessaria
la presenza di almeno la metà delle sue componenti e
le decisioni sono prese a maggioranza delle presenti.
d) Il Direttivo potrà fissare regolamenti interni di
attuazione del presente Statuto.
e) I Direttivo vigila sulla realizzazione degli obiettivi dello
Statuto i cui lavori vengono verbalizzati in un apposito registro
che sarà sottoscritto dalla Presidente, o in assenza
di questa dalla Vicepresidente vicaria.
f) La presidente del Direttivo è anche Presidente dell’Associazione
ed è nominata ogni due anni da Consiglio Direttivo.
g) Alla Presidente sono conferiti i poteri legali e di rappresentanza
dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. La
Vicepresidente vicaria sostituisce la Presidente in caso di
assenza o impedimento.
h) La gestione e la raccolta dei fondi dell’Associazione
è affidata alla Tesoriera che li amministrerà
e utilizzerà per gli scopi associativi sulla base degli
indirizzi del Consiglio direttivo. La tesoriera ha il compito
di tenere i libri contabili e di predisporre il bilancio da
sottoporre all’Assemblea.
i) Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi, può
avvalersi dell’attività volontaria anche di cittadini
non soci, in grado per competenze specifiche, di contribuire
alla realizzazione di specifici programmi.
j) Il Consiglio Direttivo, può avvalersi di commissioni
di lavoro, da lui nominate.
k) Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, due anni.
Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio
Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti.
Articolo
11
il Presidente
a)
Il Presidente:
- rappresenta l’Associazione nei rapporti esterni, personalmente
o per mezzo di suoi
delegati, ed assume i poteri d’ordinaria e straordinaria
amministrazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- stipula gli atti inerenti all’attività dell’Associazione.
b) Il Vicepresidente vicario, in caso d’impedimento o
di promulgata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi
compiti.
c) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne
organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente,
entro 20 giorni dall’elezione di questi.
d) Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale
che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo
alla prima riunione.
Articolo
12
Dimissioni
a)
I soci possono dare le dimissioni dall’Associazione in
qualsiasi momento purché non vi siano pendenti impegni
economici assunti dall’assemblea per investimenti ed interventi
straordinari. Le dimissioni da socio devono essere presentate
per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario
è tenuto alla restituzione della tessera dell’Associazione
all’atto della presentazione delle dimissioni.
b) Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono
essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale
ha la facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti
prima di ratificarle.
c) In caso le dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo
la ratifica da parte dell’organo stesso spetta al Presidente
dell’Associazione dare comunicazioni al subentrante (o
ai subentranti) delle variazioni avvenute.
d) Le somme versate spontaneamente, non sono rimborsabili in
nessun caso.
Articolo
13
Patrimonio e Bilancio
Il
Patrimonio sociale dell’Associazione è costituito
da:
- eventuali versamenti dei soci,e di tutti coloro che, pur non
essendo soci, contribuiscono spontaneamente alle iniziative
dell’Associazione e che assumono la qualità di
sostenitori;
- eventuali contributi pubblici;
- proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell’Associazione;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che
di Enti Pubblici o privati,
concessi senza condizioni che limitano l’autonomia dell’Associazione;
- beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione.
Nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati
non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio
dovrà essere devoluto o ad un ente locale o ad un’Associazione
o a strutture sociali similari
Articolo
14
Esercizi sociali
Gli
esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre d’ogni anno.
Alla fine d’ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige
il Bilancio che deve essere presentato all’approvazione
dell’Assemblea.
Articolo
15
Modifiche e Regolamento interno
Particolari
norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto
possono essere eventualmente disposte con il regolamento interno
da elaborarsi a cura del Direttivo in base alle indicazioni
stabilite dall’Assemblea.
Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente
il Consiglio Direttivo.
Articolo
16
Modifiche e Regolamento interno
Clausola compromissoria
Ogni
controversia eventualmente insorta tra associati e Associazione
sarà devoluta a un collegio arbitrale composto da un
membro scelto da ciascuna parte in causa e da un Presidente
scelto di comune accordo fra gli arbitri o in mancanza dal presidente
del Tribunale della località in cui ha sede l’Associazione.
Articolo
17
Rinvio
Per
tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa
rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’Ordinamento
giuridico italiano
La presidente:
Dott.ssa Aura Nobolo
Roma,
12 aprile 2007 h. 18.00
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